Familiari di persona con handicap gravi
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore di un disabile grave, dietro presentazione al datore di lavoro ed all'INPS di apposita domanda corredata del certificato ai sensi della Legge n.104/92, può:
1. chiedere di prolungare l'astensione facoltativa dal lavoro (c.d. aspettativa) fino al terzo anno di vita del bambino. Oppure, in alternativa, può chiedere di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
2. successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, chiedere tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in modo continuativo;
3. successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio, i genitori conviventi (o, se non conviventi, che assistano continuativamente ed esclusivamente il figlio) hanno ancora diritto a chiedere tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in modo continuativo;
4. scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso).
Tali agevolazioni si applicano anche ai genitori adottivi ed agli affidatari di persone con handicap grave.
Il godimento dei benefici indicati ai punti 1, 2 e 3 non spetta qualora il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Dei benefici indicati ai punti 1, 2 e 3 possono godere i lavoratori padri di minore disabile grave anche nel caso la madre sia casalinga.
Il godimento dei benefici indicati ai punti 3 e 4 è riconosciuto anche al familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile grave, purché convivente.
Congedo straordinario retribuito di due anni
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di persona con handicap grave certificato da almeno cinque anni, hanno inoltre diritto a fruire di un congedo retribuito per un periodo massimo di due anni.
Disabile grave lavoratore
Anche il disabile grave maggiorenne lavoratore può fruire del beneficio della scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e del beneficio dei permessi lavorativi.
Tuttavia, per quanto concerne i permessi lavorativi, la legge non gli consente di cumulare i benefici: il disabile lavoratore deve perciò scegliere se fruire dei permessi giornalieri di due ore oppure dei permessi di tre giorni mensili.
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