Accessibilità

Green Pass: informazioni utili

Necessario dal 6 agosto per accedere a servizi di ristorazione al chiuso, biblioteche, musei, etc.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

DL 105/2021

Faq

Che cos’è il green pass

Il Green pass o Certificazione verde COVID-19 è un documento che attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al tampone o di essere guariti dal COVID-19.

La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il green pass si scarica da una piattaforma nazionale del Ministero della Salute (www.dgc.gov.it), dalla app IO, dalla app IMMUNI, dal Fascicolo Sanitario Elettronico, in proprio (accedendo con credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o attraverso le farmacie o il medico di famiglia.

Quanto dura il green pass

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

Vaccinazione:

  1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  2. nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
  3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

Tampone negativo

 la Certificazione viene generata in poche ore e ha validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Guarigione

la Certificazione viene generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Per quali attività serve il green pass

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”, poter permanere nelle sale d’aspetto di strutture ospedaliere e pronto soccorsi in qualità di accompagnatori.

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi indicati indipendentemente dal colore della zona.

Chi non deve presentare il green pass

Non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Chi controlla i green pass per le attività che lo richiedono?

I soggetti che possono controllare il green pass ad oggi sono:

  1. i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’apposito elenco tenuto dalle prefetture.
  3. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il controllo delle certificazioni può essere effettuato anche tramite una app gratuita denominata VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

È previsto inoltre che, a richiesta del verificatore, l’intestatario della certificazione verde dimostri la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

Spettacoli e manifestazioni sportive quante persone e come

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive sono svolti unicamente:

  • con posti a sedere preassegnati
  • con il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra  gli spettatori sia con il personale
  • con ingresso riservato unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

La capienza consentita per gli spettacoli:

  • in zona bianca, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso, fino a un massimo di  5.000 persone  all’aperto e 2.500 al chiuso; 
  • in zona gialla, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di apposite linee guida adottate.

La capienza consentita per eventi sportivi:

  • in zona bianca non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso; 
  • in zona gialla + non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Violazioni e sanzioni

In caso di mancato controllo dei green pass o di violazione delle norme sul green pass può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico sia dell’esercente  sia dell’utente e qualora la violazione sia ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi, l’attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19

Si resta in zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure
il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto (8 euro per i ragazzi e 15 euro per gli adulti).

 

 

Data di pubblicazione: 06 agosto 2021

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