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Ordinanza per la qualità dell'aria

Dal 1° ottobre al 31 dicembre in vigore le misure per la qualità dell’aria, con limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli e altri divieti. Allo sforamento dei limiti di PM10 entrano in vigore le misure emergenziali. Per tutto il periodo sono istituite le domeniche ecologiche.

Con ordinanza del Sindaco n. 153 del 30 settembre 2022, entrano in vigore a Fiorano Modenese le misure anti smog rientranti nel PAIR 2020 della Regione Emilia, per la qualità dell’aria ed il progressivo allineamento ai valori fissati dall’Unione europea.

Nelle giornate dal lunedì al venerdì compresi, per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nell’area del centro abitato di Fiorano (identificata dalla segnaletica di divieto dell'ordinanza) NON POTRANNO CIRCOLARE i veicoli alimentati a benzina pre euro, euro 1 e euro 2; i veicoli diesel pre euro, euro 1, euro 2 e euro 3; i ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1; i veicoli benzina-metano e benzina Gpl pre euro e euro 1.

Tutte le domeniche dei mesi da ottobre a dicembre sono domeniche ecologiche, pertanto dalle 8.30 alle 18.30, oltre ai veicoli sopra elencati,  è vietata la circolazione anche ai veicoli diesel euro 4.

Il divieto non si attua nelle giornate festive di martedì 1° novembre, giovedì 8 dicembre, domenica 25 e lunedì 26 dicembre, salvo che non vengano adottate le misure emergenziali.

Se il bollettino di monitoraggio di Arpae, nei giorni di controllo, mettesse in evidenza una previsione di sforamento del valore limite giornaliero di PM10 per tre giorni consecutivi, nell’ambito del territorio provinciale, verranno adottate, senza necessità di altri provvedimenti, le seguenti misure emergenziali: ampliamento della limitazione della circolazione ai veicoli diesel Euro 4; divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo; abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

Su tutto il territorio comunale sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, barbecue), è vietato sostare con motore acceso per qualsiasi tipo di veicolo ed è vietato lo spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Le misure emergenziali restano in vigore fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM10 non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di giorni smog alarm e sarà data notizia alla cittadinanza dell’inizio e della fine delle stesse.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione e anche dalle misure emergenziali i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero: autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli; autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; ciclomotori e motocicli elettrici.

Oltre alle limitazioni per i veicoli, l’ordinanza sindacale prevede fino al 31 dicembre 2022, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile, è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) nei focolari aperti o che possono funzionare aperti; nei generatori di calore di cui all’art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, così come definita nell’Allegato 1 del citato D.M. .Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile. Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

Sempre fino a fine dicembre 2022  su tutto il territorio comunale, è vietato l’abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell’art. 182 comma 6bis del Dlgs 152/2006, salvo deroghe su disposizione dell’Autorità fitosanitaria e per soli due giorni nel periodo 1° ottobre 2022 - 30 aprile 2023 in zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

I trasgressori rischiano sanzioni fino a 678 euro.

ORDINANZA N. 153/2022

ALLEGATO A - delimitazione zona divieti

ALLEGATO B

ALLEGATO C - veicoli in deroga

Data di pubblicazione: 30 settembre 2022

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