Accessibilità

Ordinanza regionale del 24 aprile 2020

Apertura della vendita da asporto dal 27 aprile.

Testo dell'ordinanza regionale del 24 aprile 2020

1. E’ disposto, a partire dalla prossima settimana, a cura delle competenti strutture regionali un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4.5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500 mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.

2. A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività di cui alla lett. d) del punto 1 dell’Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 (a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.
Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e  la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

3. A far data dal 27 aprile 2020 è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

4. Gli enti pubblici strumentali della Regione, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione possono, per tutta la durata dello stato di emergenza a livello nazionale, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale.

Data di pubblicazione: 27 aprile 2020

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