Accensione fuochi
Se vuoi raggruppare e bruciare sterpaglie/residui di potature in piccoli cumuli e in piccole quantità giornaliere, devi rispettare le procedure regionali. E' fatto divieto di accensione fuochi nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi
L’abbruciamento dei residui vegetali è ovunque vietato nei periodi dichiarati di grave pericolosità per il rischio di incendio boschivo.
Nei restanti periodi è consentito se effettuato nelle modalità previste dal Regolamento Forestale della Regione Emilia-Romagna e nel rispetto delle misure regionali per la tutela della qualità dell’aria.
Responsabile: Marzia Conventi
Contatti
Telefono:
0536 833276 - 0536 833258
Email:
ambiente@fiorano.it
PEC:
ambiente@cert.fiorano.it
Orari
Apertura al pubblico: su appuntamento.
Sede
Palazzina Uffici tecnici - secondo piano
Via Vittorio Veneto 27/A
41042 Fiorano Modenese
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).