Accessibilità

Albo Giudici Popolari: iscrizione

I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'appello. Ogni due anni, una Commissione Comunale, composta da consiglieri comunali, provvede alla formazione degli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere iscritti negli Albi dei Giudici Popolari. Alla loro nomina, provvedono poi i Presidenti della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello. L'incarico di giudice popolare è obbligatorio e i cittadini che hanno i requisiti previsti dalla norma sono iscritti d'ufficio.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti negli Albi delle Corti d'Assise e d'Assise d'Appello sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Per informazioni aggiuntive

Sul sito web; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.

Elettorale

Responsabile: Massimo Mizzoni

Contatti

Telefono: 0536 833223 - fax 0536 830918
Email: anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC: demografici@cert.fiorano.it

Orari

Per urgenze contattare gli operatori in servizio, per telefono e via e-mail, ai seguenti numeri ed orari: 

       tel. 0536/833223 

 

Apertura al pubblico:

 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì   chiuso

il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00

venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

 

Orario estivo dal 01-07-2023 al 02-09-2023 compreso. Decreto Sindacale n. 3 del 02-03-2023.

 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì CHIUSO

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato    CHIUSO

 

Rispondiamo al telefono:


dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Sede

Municipio - piano terra

Piazza Ciro Menotti, 1

41042 Fiorano Modenese

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Tempi:

1. Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello. La domanda deve essere fatta entro il 31 luglio;
2. entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
3. entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'Assise;
4. una volta approvati gli elenchi dalla Commissione mandamentale del Tribunale competente, gli  stessi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto;
5. entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'Assise;
6. ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'Assise.
7. una volta approvati dalla Corte, gli Albi diventano definitivi e vengono pubblicati all'Albo Pretorio online unitamente ai decreti  di approvazione.

Scadenze:

L'aggiornamento degli Albi ha cadenza bimestrale e viene effettuato, dalla Commissione Comunale, presieduta dal Sindaco, negli anni dispari.

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).

Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.

Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..

Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.

Altri strumenti di tutela amministrativa:

  • ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
  • ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

L 287/1951.

Altre informazioni
Iscrizione d'ufficio. Si sottolinea ancora una volta che essendo l’Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, in base alle registrazioni anagrafiche, anche qualora non avessero presentato istanza.
Servizio obbligatorio. Gli iscritti all'Albo dei Giudici Popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati (notifica a cura delle forze dell'ordine).