Albo Giudici Popolari: iscrizione
I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'appello. Ogni due anni, una Commissione Comunale, composta da consiglieri comunali, provvede alla formazione degli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per essere iscritti negli Albi dei Giudici Popolari. Alla loro nomina, provvedono poi i Presidenti della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'appello. L'incarico di giudice popolare è obbligatorio e i cittadini che hanno i requisiti previsti dalla norma sono iscritti d'ufficio.
Per informazioni aggiuntive
Sul sito web; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.
Responsabile: Massimo Mizzoni
Contatti
Telefono:
0536 833223 - fax 0536 830918
Email:
anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC:
demografici@cert.fiorano.it
Orari
Per urgenze contattare gli operatori in servizio, per telefono e via e-mail, ai seguenti numeri ed orari:
anagrafe@fiorano.it tel. 0536/833223
Apertura al pubblico:
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
mercoledì chiuso
il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00
venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Orario estivo dal 01-07-2023 al 02-09-2023 compreso. Decreto Sindacale n. 3 del 02-03-2023.
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
mercoledì CHIUSO
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato CHIUSO
Rispondiamo al telefono:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Sede
Municipio - piano terra
Piazza Ciro Menotti, 1
41042 Fiorano Modenese
Costi
Nessuno
Tempi e scadenze
Tempi:
Scadenze:
L'aggiornamento degli Albi ha cadenza bimestrale e viene effettuato, dalla Commissione Comunale, presieduta dal Sindaco, negli anni dispari.
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
L 287/1951.