Accessibilità

Autentica di firma, copie e foto

Esistono alcuni tipi di autentica da parte del funzionario incaricato. Le principali sono 1) l'autentica di sottoscrizione la quale attesta che la firma apposta su di un'istanza o su una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata effettuata davanti al funzionario il quale ha verificato l'identità del sottoscrittore mediante l'esibizione di un documento; 2) l'autentica di copia che consiste nell'attestazione di conformità della copia con l'originale esibito dal presentatore; 3) l'autentica di foto la quale attesta che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.

La sottoscrizione di una istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può dover essere autenticata (presentazione ad enti privati o ad enti pubblici per la riscossione di benefici economici o per previsione di legge). In questo caso il Sindaco/Segretario Comunale/funzionario incaricato attesterà che la sottoscrizione in calce alla istanza/dichiarazione è avvenuta in sua presenza, previo accertamento della identità del dichiarante. In Comune non è possibile autenticare firme in calce a qualsiasi tipo di dichiarazione, infatti su alcuni atti possono intervenire solo il notaio, il cancelliere, l'avvocato o altre specifiche figure, dipende dalle singole previsioni di legge.

L'autentica di una copia invece è l'attestazione dell'ufficiale che una copia è uguale al suo originale. Il richiedente per ottenere l'autentica deve presentarsi in ufficio munito dell'originale e anche della copia. La copia presentata deve avere le esatte caratteristiche dell'originale (formato, colore..).

L'autentica di una foto è l'attestazione che la foto di un cittadino corrisponde a quella persona previo riconoscimento dell'interessato mediante esibizione di un documento di identità. E' normalmente richiesta per l'emissione di un documento (ad esempio per rifare/rinnovare la patente di guida o per l'emissione di un patentino abilitativo..). E' necessario presentarsi con una foto, formato fototessera. Una fototessera identica dovrà essere poi fornita all'ente che emetterà il documento.

Per informazioni aggiuntive

Sul sito web; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.

Anagrafe

Responsabile: Massimo Mizzoni

Contatti

Telefono: 0536 833 223 - fax 0536 830 918
Email: anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC: demografici@cert.fiorano.it

Orari

Apertura al pubblico: 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì       chiuso

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Il giorno 10-04-2023 gli uffici sono chiusi. Sarà reperibile un operatore telefonicamente per lo Stato civile (denunce di morte e relative autorizzazioni) dalle ore 08.30 alle 12.30 chiamando il numero 334-3477589. 

Orario estivo dal 01-07-2023 al 02-09-2023 compreso. Decreto Sindacale n. 3 del 02-03-2023.

 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì CHIUSO

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00.

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato    CHIUSO ( sarà presente un operatore in ufficio per la reperibilità dello Stato civile, dichiarazioni di morte e relative autorizzazioni)

 

Rispondiamo al telefono:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00

  

Da mercoledì 3 giugno 2020 sono cambiate le modalità di accesso ai Servizi Demografici del Comune di Fiorano Modenese.

I cittadini potranno entrare nell’ufficio uno alla volta, fermandosi il tempo strettamente necessario e non oltrepassando i nastri di delimitazione.

Nell’attesa del proprio turno occorre mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt dagli altri e non formare assembramenti.

È obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani con il gel a disposizione, prima di entrare nell’ufficio.

In caso di febbre o indisposizione non è consentito l’accesso.

Viene privilegiato l’appuntamento, necessario per alcune tipologie di servizi,  quindi prima di recarsi presso i Servizi Demografici è opportuno contattare telefonicamente o via mail l’ufficio

(tel. 0536 833223, anagrafe@fiorano.it  pec  demografici@cert.fiorano.it)

Si ricorda che per molte tipologie di pratiche ed atti non è necessario recarsi di persona in ufficio, perché il servizio richiesto potrebbe essere erogabile on line, via mail o pec (ad esempio il rilascio di certificazioni anagrafiche e i cambi di residenza).

A questo proposito si invita a consultare il sito del Comune nella sezione ‘Anagrafe e documenti’ oppure chiamare i recapiti indicati.

  

Per i cambi di casa e residenza telefonare al numero 0536-833223 dalle 11,30 alle 12,30, oppure inviare una mail a anagrafe@fiorano.it

Il rilascio della carta d'identità si effettua solo su appuntamento: telefonare dalle ore 11.30 alle ore 12.30 al numero 0536 833223, oppure inviare una mail a:

 

 

Sede

Municipio - piano terra

Piazza Ciro Menotti, 1

41042 Fiorano Modenese

Costi

Il servizio di autentica sconta l'imposta di bollo di euro 16,00  (salvo nei casi di esenzione previsti per legge).

 

Modalità di pagamento

I richiedenti l'autentica dovranno venire muniti di una marca da bollo acquistata in tabaccheria.

Tempi e scadenze

Tempi:

Rilascio immediato.

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).

Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.

Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..

Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.

Altri strumenti di tutela amministrativa:

  • ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
  • ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

D.P.R. n.445/2000; D.P.R. n. 642/1972.

Altre informazioni

Esempi di autentica di firma. 1) La legge prevede che il creditore rilasci una dichiarazione scritta (quietanza liberatoria) con la quale attesta di aver ricevuto dal debitore una somma di denaro a parziale o totale adempimento di quanto dovuto. In questo caso normalmente viene richiesto che la firma in calce ad una quietanza sia autenticata. 2) Il Decreto Legge 223/2006 ha previsto che nel caso di cessione di un bene mobile registrato (auto, motoclicli, rimorchi ecc..), la firma sul documento di vendita possa essere autenticata anche presso gli uffici anagrafe. 

Autentiche di copia. Non è possibile richiedere copia digitale conforme di un documento digitale, oppure copia conforme di una stampa cartacea di un documento elettronico, quando l'originale non è formato dalla stessa amministrazione alla quale si richiede la copia. Non è possibile richiedere copia conforme di una copia.

Autentica di foto. Non è possibile richiedere l'autentica di foto di beni mobili o immobili. In questo caso si consiglia di fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che le foto allegate corrispondono al bene mobile o immobile ad una certa data.