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Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) asseverata (Attività Edilizia Libera)

Se vuoi eseguire uno dei seguenti interventi edilizi, devi presentare una C.I.L.(Comunicazione di Inizio Lavori): - Opere di manutenzione straordinaria e opere interne alle costruzioni (qualora non comportino modifiche alla sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio); - Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta di fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa sempre che non riguardino le parti strutturali; - Modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.

La C.I.L. è la comunicazione asseverata  necessaria per realizzare interventi edilizi ricadenti nella definizione dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. n° 7 comma 4° della L.R. 15/2013. La C.I.L. è presentata dall'avente titolo, e corredata da una dichiarazione di un tecnico abilitato che assevera la conformità dell'intervento progettato alle vigenti disposizioni. La C.I.L. è altresì corredata del nominativo del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice e di tutta la documentazione necessaria all'intervento progettato .

Cittadino, Impresa, Associazione
Come accedere ai servizi online
  • Autenticazione SPID livello alto
Per informazioni aggiuntive

Il servizio è online:

  • per i procedimenti inerenti le attività produttive attraverso il portale Accesso Unitario
  • per i procedimenti inerenti il residenziale attraverso il portale Accesso Unitario

Per integrazioni volontarie relativamente a procedimenti inerenti attività produttive: suap@cert.distrettoceramico.mo.it
Per integrazioni volontarie relativamente a strutture residenziali: comunefiorano@cert.fiorano.it

 

Per informazioni sul procedimento: contattare l'ufficio del Comune sede dell'intervento

Edilizia privata

Contatti

Telefono: 0536 833278 - 0536 833281
Email: urbanistica@fiorano.it
PEC: comunefiorano@cert.fiorano.it

Orari

Si riceve su appuntamento 

Sede

Palazzina uffici tecnici

Via Vittorio Veneto, 27/A

41042 Fiorano Modenese

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Telefono: 0536 833278 - 0536 833281
Email: urbanistica@fiorano.it
PEC: comunefiorano@cert.fiorano.it

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Costi

Diritti di segreteria di € 55,00 o 66,00 se è una richiesta in sanatoria; eventuale contributo di costruzione nei casi previsti per legge; sanzioni pari a € 333,00 per le opere già iniziate e da concludere e pari a € 1.000,00 per le opere già completamente realizzate.

Modalità di pagamento

In contanti c/o la Tesoreria Comunale;

Tramite bollettino postale sul c/c n. 14768410 intestato a Comune di Fiorano Modenese - P.zza Ciro Menotti, 1;

Tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT05F 05034 66760 000000015882

PagoPa

Tempi e scadenze

Tempi:

La C.I.L. abilita alla realizzazione delle opere dal momento successivo alla presentazione. L'ufficio tecnico nei giorni successivi svolge le verifiche di completezza della documentazione dei contenuti dell'asseverazione del tecnico. Eventuali pareri e/o atti assenso comunque denominati devono essere preventivamente acquisiti ed allegati alla C.I.L. al momento della presentazione ovvero richiedere al servizio Edilizia privata di provvedere all'acquisizione di alcuni di essi. L'inizio lavori è subordinato all'acquisizione di  tutti pareri e/o atti di assenso comunque denominati .

Scadenze:

Validità di tre anni dalla data di inizio lavori.

Referente principale da contattare
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:

  • ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto; 
  • ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale); 
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale)
Normativa

LR 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" (sito della Regione Emilia Romagna)
Delibera Ass. Legisl. R.E.R. 279 del 4 feb.2010 - Definizioni tecniche
D.L. 133 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014)

Controlli

Il Servizio Edilizia Privata può effettuare , unitamente alla Polizia Municipale, controlli sui cantieri in corso d'opera degli interventi comunicati.

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