Accesso civico generalizzato
Per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, puoi chiedere di accedere a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
E' il diritto riconosciuto a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’amministrazione ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. Il diritto di accesso generalizzato è disciplinato dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016.
Come accedere ai servizi online
- Senza autenticazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Responsabile: Marco Rabacchi
Contatti
Telefono:
0536 833239
Email:
info@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC:
comunefiorano@cert.fiorano.it
Orari
Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Sede
Municipio - piano terra
Piazza Ciro Menotti, 1
41042 Fiorano Modenese
Costi
Per ogni fotocopia è previsto un costo stabilito annualmente:
Foglio A4 costo di Euro 0,10 (fronte/retro Euro 0,20);
foglio A3 costo Euro 0,30 (fronte/retro Euro 0,60)
Tempi e scadenze
Entro 30 giorni dalla richiesta
Strumenti di tutela
1. Avverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. 2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato anche all’Amministrazione interessata. Il termine di cui all’art. 116, comma 1, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza allo stesso. 3. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all’Amministrazione. Se l’Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. 4. Se l’accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.