Accessibilità

Notificazione di atti amministrativi

Il messo notificatore esegue le notificazioni di atti amministrativi sul territorio comunale su richiesta di enti pubblici. Cura la conservazione e la consegna di atti depositati presso la casa comunale. Gestisce la pubblicazione degli atti all’Albo on line

L'attività di notificazione dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità. Il Messo comunale (o addetto alla notifica) non consegna cartelle esattoriali né atti del procedimento penale. 

Le persone legittimate al ritiro dell'atto sono:
- il destinatario dell'atto,
- le persone di famiglia che vivono nella stessa abitazione,
- le persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
- il portiere dello stabile, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta,
- un vicino di casa, purchè accetti di ricevere l'atto e firmi la ricevuta.
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:
- il legale rappresentante della ditta,
- impiegata/o addetta/o alla sede.
Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci.
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto al destinatario.

La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro, del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro, della data dell'invio della raccomandata a.r. (e non dal momento del ritiro dell'atto). Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all’indirizzo indicato), l'atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di notifica, coincidente con il deposito presso la Casa comunale. Il messo comunale notifica gli atti a destinatari iscritti all'Aire (albo italiani residenti all'estero) solo se si tratta di atti finanziari. Se si tratta di atti attinenti il procedimento ordinario, verrà restituito all'ufficio che lo ha emesso che provvederà a notificarlo tramite il Ministero degli affari esteri. 

La competenza territoriale del Messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è nulla. Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 - 2° comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'art. 10 della L. 265/1999. Il Messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.

Cittadino, Impresa

Notifiche

Responsabile: Marco Rabacchi

Contatti

Telefono: 0536 833228
Email: messi@fiorano.it

Orari

Apertura al pubblico per ritiro atti 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sede

Municipio - primo piano

Piazza Ciro Menotti, 1

41042 Fiorano Modenese

Tempi e scadenze

Il Messo comunale può notificare un atto presso l'abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00. Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l'atto. Il Messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purché sia nel territorio comunale. Si può rifiutare di ricevere un atto con l'obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell'atto stesso. Alla ricezione dell'atto, il Messo comunale chiede una firma per ricevuta. Eventuali informazioni o contestazioni sull'atto devono essere richieste all'ufficio che ha emesso l'atto.

In caso di irreperibilità del destinatario il Messo comunale lascia un avviso presso l'abitazione, deposita l'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa comunale, invia l'avviso di avvenuto deposito con raccomandata a.r. 

Referente principale da contattare
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).

Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.

Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..

Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.

Altri strumenti di tutela amministrativa:

  • ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto; 
  • ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale); 
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

C.p.c. - artt. 137 e seguenti
L. n. 265 del 3 agosto 1999 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90"
D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni "Nuovo codice della strada"
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Altre informazioni

Il Messo comunale può non essere in divisa, ma può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento. Altre figure professionali diversi dal Messo comunale possono essere: ufficiali giudiziari, agenti esattoriali, vigili urbani, carabinieri, portalettere.

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