Dal 7 novembre 2019 chiunque trasporti minori di 4 anni è obbligato ad installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
Il Ministero dell’Interno ha divulgato la Circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122, relativo al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi anti-abbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (19G00130).
Il Decreto del MIT dice che i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e optici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
Inoltre il Decreto del MIT ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo.
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.