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Dal 6 marzo entrano in vigore le sanzioni per chi trasporti minori di 4 anni senza dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
A novembre 2029 il Ministero dell’Interno aveva divulgato la Circolare esplicativa della Direzione Centrale delle Specialità per l’attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019, n. 122, relativo al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi anti-abbandono di bambini di età inferiore a quattro anni (19G00130).
Il Decreto del MIT dice che i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e optici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
Inoltre il Decreto del MIT ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo.
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 giorni euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.
In allegato l'utile VADEMECUM dell'ASASP (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale)
Ultimo aggiornamento: 12-06-2023, 11:06