Cani: iscrizione all’anagrafe, variazioni, passaporto
I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio devono iscrivere i propri animali all'Anagrafe canina del comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso. Inoltre devono comunicare all'Anagrafe canina smarrimento, sottrazione, cessione, morte, cambio di residenza o rinuncia alla proprietà dell’animale.
Il proprietario del cane deve avere compiuto i 18 anni di età.
Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore entro tre giorni, mentre la cessione definitiva, la morte e i cambiamenti della propria residenza entro quindici giorni.
Contatti
Telefono:
0536 833226 - 0536 833247 - 0536 833489
Email:
economato@fiorano.it
Orari
Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00
lunedì e giovedì pomeriggio ore 15.00 - 17.00
sabato ore 8.30-12.30
Sede
Municipio - piano terra
Piazza Ciro Menotti,1
41042 Fiorano Modenese
Costi
costo del microchip € 3,00
Modalità di pagamento
contanti c/o il Servizio Economico Patrimoniale
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).