Deroga acustica per attività temporanee rumorose
Se devi realizzare un'attività (cantiere) o una manifestazione temporanea che comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose tali da superare i limiti di zonizzazione acustica o tali da non rispettare gli orari, i limiti e le prescrizioni di cui alla normativa in vigore, devi richiedere l'autorizzazione in deroga.
I soggetti responsabili di attività temporanee (cantieri) e di manifestazioni a carattere temporaneo che comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose tali da superare i limiti di zonizzazione acustica o tali da non rispettare gli orari, i limiti e le prescrizioni di cui alla DGR 45/2002 e relativi allegati, devono presentare tramite portale telematico SUAP apposita domanda di autorizzazione in deroga completa di tutta la documentazione necessaria.
La domanda di autorizzazione in deroga completa di tutti gli elaborati tecnici deve essere presentata, tramite portale telematico, allo sportello unico almeno 30 gg. prima dell’inizio dell'attività, i giorni diventano 60 nel caso di manifestazioni per le quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla DGR 45/2002.
invio telematico tramite SUAP
Responsabile: Marzia Conventi
Contatti
Telefono:
0536 833276 - 0536 833258
Email:
ambiente@fiorano.it
PEC:
ambiente@cert.fiorano.it
Orari
Apertura al pubblico: su appuntamento.
Sede
Palazzina Uffici tecnici - secondo piano
Via Vittorio Veneto 27/A
41042 Fiorano Modenese
Costi
Una marca da bollo più le spese istruttorie
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell' atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l'Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l'Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
- Delibera di Consiglio Comunale n°22 del 09.03.2006
- L.R. N°15/2001 - D.P.C.M. 1.03.1991 - 447 del 26.10.1995 - D.G.R.n.45 del 21.01.2002
- D.G.R.n.119/2020