Accessibilità

Certificati di anagrafe, stato civile e di elettorale

I certificati di anagrafe, di stato civile e di elettorale, sono attestazioni rilasciate rispettivamente dall'Ufficiale d'Anagrafe, dall'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficiale Elettorale. Sono tratti dal registro della popolazione residente, dai registri di stato civile e dalle liste elettorali del Comune. I certificati tipici dell'ufficiale d'anagrafe sono quelli di residenza e di stato di famiglia. Quelli rilasciati dall'ufficiale dello stato civile sono certificati ed estratti di nascita, matrimonio e morte. L'ufficiale elettorale certifica l'iscrizione nelle liste elettorali e il godimento dei diritti politici. I certificati da produrre ad altre pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle autocertificazioni.

I certificati sono i documenti rilasciati aventi funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti nei registri pubblici di anagrafe, stato civile ed elettorale. I certificati tipici dell'ufficiale d'anagrafe sono i  certificati  concernenti  la residenza e lo stato di famiglia. L'ufficiale d'anagrafe certifica anche il possesso della cittadinanza italiana dei cittadini italiani residenti. I certificati tipici dell'ufficiale dello stato civile sono i certificati, e gli estratti, di nascita, matrimonio, unione civile e morte. L'ufficiale delegato in materia elettorale certifica tipicamente l'iscrizione alle liste elettorali e il godimento dei diritti politici.

La certificazione può essere richiesta da tutti i cittadini maggiorenni, per situazioni od eventi che riguardino il richiedente. Per certificazioni relative a terzi occorre essere delegati dagli interessati oppure conoscere le generalità di colui il quale si chiede l'emissione della certificazione e, per gli estratti dello stato civile, dimostrare un interesse giuridicamente rilevante nell'acquisizione del dato.

Come accedere ai servizi online
  • Autenticazione SPID livello medio
Per informazioni aggiuntive

Sul portale dei servizi demografici; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.

Anagrafe

Responsabile: Massimo Mizzoni

Contatti

Telefono: 0536 833 223 - fax 0536 830 918
Email: anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC: demografici@cert.fiorano.it

Orari

Apertura al pubblico: 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì       chiuso

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Il giorno 10-04-2023 gli uffici sono chiusi. Sarà reperibile un operatore telefonicamente per lo Stato civile (denunce di morte e relative autorizzazioni) dalle ore 08.30 alle 12.30 chiamando il numero 334-3477589. 

Orario estivo dal 01-07-2023 al 02-09-2023 compreso. Decreto Sindacale n. 3 del 02-03-2023.

 

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

mercoledì CHIUSO

giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00.

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

sabato    CHIUSO ( sarà presente un operatore in ufficio per la reperibilità dello Stato civile, dichiarazioni di morte e relative autorizzazioni)

 

Rispondiamo al telefono:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00

  

Da mercoledì 3 giugno 2020 sono cambiate le modalità di accesso ai Servizi Demografici del Comune di Fiorano Modenese.

I cittadini potranno entrare nell’ufficio uno alla volta, fermandosi il tempo strettamente necessario e non oltrepassando i nastri di delimitazione.

Nell’attesa del proprio turno occorre mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt dagli altri e non formare assembramenti.

È obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani con il gel a disposizione, prima di entrare nell’ufficio.

In caso di febbre o indisposizione non è consentito l’accesso.

Viene privilegiato l’appuntamento, necessario per alcune tipologie di servizi,  quindi prima di recarsi presso i Servizi Demografici è opportuno contattare telefonicamente o via mail l’ufficio

(tel. 0536 833223, anagrafe@fiorano.it  pec  demografici@cert.fiorano.it)

Si ricorda che per molte tipologie di pratiche ed atti non è necessario recarsi di persona in ufficio, perché il servizio richiesto potrebbe essere erogabile on line, via mail o pec (ad esempio il rilascio di certificazioni anagrafiche e i cambi di residenza).

A questo proposito si invita a consultare il sito del Comune nella sezione ‘Anagrafe e documenti’ oppure chiamare i recapiti indicati.

  

Per i cambi di casa e residenza telefonare al numero 0536-833223 dalle 11,30 alle 12,30, oppure inviare una mail a anagrafe@fiorano.it

Il rilascio della carta d'identità si effettua solo su appuntamento: telefonare dalle ore 11.30 alle ore 12.30 al numero 0536 833223, oppure inviare una mail a:

 

 

Sede

Municipio - piano terra

Piazza Ciro Menotti, 1

41042 Fiorano Modenese

Costi

La certificazione anagrafica vine rilasciata su carta resa legale, ossia apponendo una marca da bollo da 16,00 euro, salvo le esenzioni previste per legge.

La certificazione anagrafica storica con ricerca d'archivio sconta un diritto di segreteria pari a €. 5,16 per ogni nominativo presente che viene ridotto a €. 2,58 se la certificazione è esente da bollo.
La certificazione di stato civile non sconta l'imposta di bollo ne' i diritti di segreteria. La certificazione elettorale non sconta l'imposta di bollo ne' i diritti di segreteria nei soli casi in cui il rilascio sia richiesto per la presentazione di candidature, per la sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni, per proposte referendarie o di Legge di iniziativa popolare.

 

Modalità di pagamento

La marca da bollo deve essere preventivamente acquistata in tabaccheria.

Per i diritti di segreteria applicati alla certificazione storica è possibile effettuare bonifici sui conti dedicati dell'ente.

Tempi e scadenze

Tempi:

I certificati anagrafici relativi a posizioni attuali e i certificati elettorali vengono rilasciati a vista o entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta. La certificazione di stato civile (certificati ed estratti) viene emessa a vista o comunque entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta. La certificazione anagrafica e di stato civile che comporta la ricerca storica d'archivio viene rilasciata entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta, salvo diversa comunicazione di motivata dilazione dei termini di conclusione del procedimento.

Scadenze:

I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. certificazioni di nascita e di morte) hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).

Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.

Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..

Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.

Altri strumenti di tutela amministrativa:

  • ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
  • ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).

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Normativa

D.P.R. n. 223/1989;  D.P.R. n. 396/2000, D.P.R. n. 223/1967; D.P.R. n.445/2000; D.Lgs n.196/2003; Legge n. 183/2011; D.P.R. n. 642/1972.

Altre informazioni

1) Quando la richiesta di emissione di certificazione arriva a mezzo
-fax, e-mail: occorre allegare la fotocopia del documento d'identità di chi effettua la richiesta di certificazione. Se l'emissione del certificato è soggetta all'imposta di bollo e/o ai diritti di segreteria non verrà evasa con questo mezzo. La richiesta deve essere accompagnata dalla "Dichiarazione a corredo richiesta certificazione" compilata.
-posta ordinaria : occorre allegare la fotocopia del documento d'identità di chi effettua la richiesta di certificazione. Se l'emissione del certificato è soggetta all'imposta di bollo e/o ai diritti di segreteria questi dovranno essere inseriti nella busta. Nella busta dovrà essere altresì presente la "Dichiarazione a corredo richiesta certificazione" compilata, una nuova busta pre-affrancata e già intestata per il ritorno della certificazione a stesso mezzo.
2) Il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria deve essere effettuato contestualmente al ritiro del certificato: non sono ammessi pagamenti differiti;
3) L'ufficiale di anagrafe rilascia elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente solo alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità;
4) L'ufficiale d'anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca chiaramente dimostrati;
5) L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.
6) Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, in base ad istanza ampiamente illustrate.
7) L'autocertificazione diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/2011 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Da tale data, quindi, i cittadini potranno richiedere, ed ottenere, solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica”.

I Comuni del territorio regionale Emilia Romagna, nonché gli altri enti aventi diritto alla consultazione di dati anagrafici e all’estrazione di elenchi per via telematica (ai sensi de all’art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 445/2000) possono utilizzare il Sistema ANA-CER, previo accreditamento presso la Regione.