Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
Con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, un cittadino attesta informazioni che sono già presenti nei registri delle Pubbliche Amministrazioni (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, ecc.). Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un cittadino attesta qualsiasi stato, fatto o qualità personale a sua diretta conoscenza e non necessita di autentica.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (acqua, luce, telefono...ecc.) non possono più chiedere certificati (stato di famiglia, residenza..) ai cittadini, ma devono accettare da loro l'autocertificazione cioè le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.
Alle dichiarazioni deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma.
Quindi l'Ufficio Pubblico che richiede quelle informazioni dovrà accettare solo la dichiarazione del cittadino senza marca da bollo e senza autentica.
Anche i privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ma loro possono chiedere che la firma di queste dichiarazioni sia autenticata in Comune.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione possono essere fatte dai cittadini maggiorenni italiani e dell’Unione europea, dalle persone giuridiche, dalle società di persone, pubbliche amministrazioni ed enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea, ma anche dai cittadini maggiorenni di Stati extra-UE, limitatamente ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio il dichiarante spiega e sottoscrive fatti, qualità personali o stati, relativi a se stesso o a terzi, di cui lui deve avere diretta conoscenza (ad esempio chi sono gli eredi di un defunto; che una fotocopia di un documento è uguale all'originale, altro). Con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, o autocertificazione, il dichiarante spiega e sottoscrive dei fatti (ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000) che potrebbero essere certificati dalle amministrazioni che detengono gli atti (ad esempio: la propria data di nascita, il proprio titolo di studio, il fatto di essere o meno sposato).
Per informazioni aggiuntive
Sul sito web; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.
E' possibile accedere al servizio di autocertificazione nel sistema di ANPR o di Autocertificazione Web, attraverso autenticazione (spid, cie,cns). In questo modo è possibile visualizzare le proprie informazioni e quelle relative alla propria famiglia ed elaborare alcuni modelli di autocertificazione.
Responsabile: Massimo Mizzoni
Contatti
Telefono:
0536 833 223 - fax 0536 830 918
Email:
anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC:
demografici@cert.fiorano.it
Orari
Apertura al pubblico:
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
mercoledì chiuso
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il giorno 10-04-2023 gli uffici sono chiusi. Sarà reperibile un operatore telefonicamente per lo Stato civile (denunce di morte e relative autorizzazioni) dalle ore 08.30 alle 12.30 chiamando il numero 334-3477589.
Orario estivo dal 01-07-2023 al 02-09-2023 compreso. Decreto Sindacale n. 3 del 02-03-2023.
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
mercoledì CHIUSO
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00.
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato CHIUSO ( sarà presente un operatore in ufficio per la reperibilità dello Stato civile, dichiarazioni di morte e relative autorizzazioni)
Rispondiamo al telefono:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Da mercoledì 3 giugno 2020 sono cambiate le modalità di accesso ai Servizi Demografici del Comune di Fiorano Modenese.
I cittadini potranno entrare nell’ufficio uno alla volta, fermandosi il tempo strettamente necessario e non oltrepassando i nastri di delimitazione.
Nell’attesa del proprio turno occorre mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt dagli altri e non formare assembramenti.
È obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani con il gel a disposizione, prima di entrare nell’ufficio.
In caso di febbre o indisposizione non è consentito l’accesso.
Viene privilegiato l’appuntamento, necessario per alcune tipologie di servizi, quindi prima di recarsi presso i Servizi Demografici è opportuno contattare telefonicamente o via mail l’ufficio
(tel. 0536 833223, anagrafe@fiorano.it pec demografici@cert.fiorano.it)
Si ricorda che per molte tipologie di pratiche ed atti non è necessario recarsi di persona in ufficio, perché il servizio richiesto potrebbe essere erogabile on line, via mail o pec (ad esempio il rilascio di certificazioni anagrafiche e i cambi di residenza).
A questo proposito si invita a consultare il sito del Comune nella sezione ‘Anagrafe e documenti’ oppure chiamare i recapiti indicati.
Per i cambi di casa e residenza telefonare al numero 0536-833223 dalle 11,30 alle 12,30, oppure inviare una mail a anagrafe@fiorano.it
Il rilascio della carta d'identità si effettua solo su appuntamento: telefonare dalle ore 11.30 alle ore 12.30 al numero 0536 833223, oppure inviare una mail a: anagrafe@fiorano.it
Sede
Municipio - piano terra
Piazza Ciro Menotti, 1
41042 Fiorano Modenese
Costi
Il servizio di rilascio di modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o certificazione è gratuito.
L'autentica della firma apposta sulle dichiarazioni sconta invece l'imposta di bollo di euro 16,00 (salvo nei casi di esenzione previsti per legge).
Modalità di pagamento
Quando è richiesta l'autentica della firma, la marca da bollo deve essere acquistata in tabaccheria.
Tempi e scadenze
Tempi:
Rilascio immediato.
Scadenze:
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione hanno validità 6 mesi dalla data della sottoscrizione.
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
D.P.R. n. 445/2000; Legge n. 183/2011.
Altre informazioni
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione sono fatte sotto la responsabilità dell'interessato, che è punito secondo quanto previsto dal codice penale, in caso di dichiarazioni false.
Un classico esempio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Spesso a seguito di un decesso molti enti (banche, poste, assicurazioni, agenzia delle entrate...) richiedono ai parenti di dichiarare chi sono gli eredi del defunto, se c’era un testamento o altro. Tale dichiarazione può essere prodotta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Spetta all'ente richiedente specificare chiaramente al cittadino quello quali sono i fatti che devono essere dichiarati e se vuole o meno che la dichiarazione sia con autentica o senza autentica della firma. Esempi di dichiarazioni che non sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le dichiarazioni di ospitalità non sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Tuttavia la Legge n. 286/90 prevede che per ospitare nella propria abitazione, o invitare in Italia cittadini stranieri, si debbano fare delle dichiarazioni di garanzia da inoltrare rispettivamente alle locali questure (ospitalità art. 7) o alle autorità italiane all'estero (ospitalità art. 12). In questo caso, normalmente, le dichiarazioni di ospitalità sono sottoscritte e presentate allegando copia di un documento di identità.
Controlli
Le dichiarazioni sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione sono soggette ai controlli di cui al Capo V del D.P.R. 445/2000.