Nascita: denuncia
La denuncia di nascita deve essere fatta da un solo genitore se papà e mamma sono tra loro sposati o da entrambi se non lo sono. Deve essere esibita l'attestazione di nascita rilasciata in Ospedale. La denuncia di nascita può essere fatta direttamente presso l'ospedale in cui è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita, oppure, entro 10 giorni, presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza della madre o del Comune di nascita del bambino.
Quando nasce un figlio in Italia, la legge dispone che il genitore renda la relativa dichiarazione di nascita. La dichiarazione può essere fatta in Ospedale o nell'Ufficio di Stato Civile. L'obbligo di dichiarazione vale sia per i cittadini italiani che per gli stranieri. I genitori, maggiori di anni 16, o minori con autorizzazione del Giudice competente, per rendere la dichiarazione in Comune a Fiorano Modenese, devono essere residenti (almeno la madre) nel Comune. I/Il genitore/i devono presentarsi in ufficio muniti dell'"Attestazione al parto" consegnata dall'Ospedale. Per legge i neonati seguono la residenza della madre, quindi vengono iscritti in anagrafe nel nucleo familiare materno.
Per informazioni aggiuntive
Sul sito web; via e-mail; telefonicamente; allo sportello.
Responsabile: Massimo Mizzoni
Contatti
Telefono:
0536 833223 - fax 0536 830 918
Email:
anagrafe@comune.fiorano-modenese.mo.it
PEC:
demografici@cert.fiorano.it
Orari
Per urgenze contattare gli operatori in servizio, per telefono e via e-mail, ai seguenti numeri ed orari:
anagrafe@fiorano.it TEL. 0536/833223.
Apertura al pubblico:
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
mercoledì chiuso
il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il giorno 10-04-2023 gli uffici sono chiusi. Sarà reperibile un operatore in ufficio per lo Stato civile (denunce di morte e relative autorizzazioni) dalle ore 08.30 alle 12.30 chiamando il numero 334-3477589.
Orario estivo dal 01-07-2023 al 02-09-2023 compreso. Decreto Sindacale n. 3 del 02-03-2023.
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
martedì dalle ore 8.30 alle 12.30
mercoledì CHIUSO
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
sabato CHIUSO ( sarà presente un operatore in ufficio per la reperibilità dello Stato civile, dichiarazioni di morte e relative autorizzazioni)
Per accedere ai servizi di Stato Civile è necessario prendere appuntamento.
Rispondiamo al telefono:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 12.30
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Sede
Municipio - piano terra
Piazza Ciro Menotti, 1
41042 Fiorano Modenese
Costi
Il servizio è gratuito.
Tempi e scadenze
Scadenze:
La denuncia di nascita può essere effettuata:
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale in cui è nato il bambino;
- entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del bambino;
- entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della madre.
Se la dichiarazione è resa oltre il termine di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla indicando la motivazione del ritardo. Successivamente inoltra la segnalazione al Procuratore della Repubblica di Modena.
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela propri degli atti di Stato civile.
I ricorsi in materia di Stato Civile sono regolati nel Titolo XI del D.P.R. n. 396/2000 artt. da 95 a 101.
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
Codice Civile; D.P.R. n. 396/2000; Legge n. 219/2012; Legge n. 218/1995; Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016.
Altre informazioni
La richiesta del codice fiscale viene fatta direttamente dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.
Per la scelta del pediatra occorre rivolgersi all'Assistenza di base SAUB di distretto di competenza dopo la denuncia di nascita.
Scelta del nome: il nome imposto ai bambini italiani deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi. Questi elementi possono essere separati da una virgola. Tutti gli elementi dopo la virgola non verranno inseriti nei certificati e nei documenti secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 396/2000 come modificato dall'art. 5 della legge n. 219/2012.
Scelta del cognome per i bambini italiani: il cognome che compete al nuovo nato è quello del padre che lo riconosce, salvo che i genitori di comune assenso non scelgano di attribuire il cognome paterno seguito dal cognome materno (Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016).
I nomi e i cognomi dei bambini di altre cittadinanze vengono scelti in base alla legge del loro stato, in base all'art. 24 della Legge n. 218/1995.