Accessibilità

Aree PEEP in diritto di superficie e di proprietà

Le aree PEEP (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare) e le aree in Edilizia Convenzionata sono riservate alla costruzione di case popolari che hanno alcuni limiti di uso e di godimento (requisiti per l'acquisizione, valore di acquisto, di riscatto, di vendita, ...). Per convertire il diritto di superficie in piena proprietà o modificare i vincoli relativi alla vendita e locazione degli alloggi (se vi sono i requisiti), devi versare al Comune un corrispettivo ed eventualmente sottoscrivere una convenzione. Per vendere o locare (con i vincoli previsti) devi chiedere il calcolo del prezzo massimo.

RISCATTO DI IMMOBILI IN AREA PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PROPRIETA'

Versando un corrispettivo al Comune è possibile: 
1) per gli immobili in area PEEP concessi in diritto di superficie la trasformazione in piena proprietà e la contestuale rimozione dei vincoli convenzionali attraverso la sottoscrizione di una convenzione sostitutiva;
2) per gli immobili in area PEEP già concessi in diritto di proprietà rimuovere tutti i vincoli convenzionali.

In conformità alla Del. C.C. n. 70 del 28/07/2022 possono accedere alla procedura di rimozione dei vincoli tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree PEEP, concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà convenzionate ex art. 35 della L. 865/1971 e quelle convenzionate ai sensi dell’art. 18 del DPR 380/2001, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal primo atto di trasferimento.

Per le aree concesse in diritto di superficie si procede all'acquisizione in proprietà delle medesime contestualmente all'affrancazione dai vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione. A tal fine potrà essere stipulata un'unica convenzione ed il richiedente dovrà provvedere al versamento sia del corrispettivo previsto dal comma 49-bis che di quello previsto dal comma 48 dell'art. 31 della L. 448/199.

Come presentare domanda

Le domande devono essere presentate tramite l'apposito modello di richiesta scaricabile dalla sezione Documenti correlati.

In allegato al modulo di richiesta occorre presentare:

1) copia dell'atto di acquisto dell'immobile (rogito, dichiarazione di successione, donazione, ecc.);

2) ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria pari a 55 euro;

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tempistiche ed adempimenti

L'importo del corrispettivo da versare al Comune verrà comunicato dall'ufficio competente entro 90 giorni. L'interessato dovrà accettare la proposta formulata dal Comune entro 30 giorni compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di accettazione del corrispettivo, pena la decadenza della domanda.  Il corrispettivo come sopra determinato conserva validità per un periodo pari all’intera annualità, trascorso tale termine lo stesso sarà adeguato in relazione all’indice ISTAT.

L'intero importo del corrispettivo deve essere versato al Comune entro 60 giorni dall'invio del modulo di accettazione, pena la decadenza della domanda. Si ammette la rateizzazione del corrispettivo solo per importi superiori a euro 6.000,00 da dividere in un numero massimo di tre rate da corrispondere secondo la seguente tempistica e modalità:

1) la prima rata pari al 50% del corrispettivo complessivo entro 60 giorni e contestuale deposito di fidejussione bancaria a copertura del restante 50%, pena la decadenza della domanda;

2) la seconda rata, pari al 25% maggiorato degli interessi legali, entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione;

3) la terza rata, pari al restante 25% maggiorato degli interessi legali, entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione.

La seconda e la terza rata devono essere garantite da idonea polizza fideiussoria bancaria da consegnare entro 60 giorni dall’invio del modulo di accettazione del corrispettivo.

Solo in caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e contestuale rimozione dei vincoli convenzionali l’interessato dovrà designare, contattare ed attivare il notaio presso cui intende stipulare l’atto comunicando al Comune il relativo nominativo al momento dell’accettazione del corrispettivo. Le spese notarili, catastali e ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo, inerenti e conseguenti la fattispecie in trattazione sono a carico del proprietario richiedente.

Nel solo caso di rimozione dei vincoli da convenzione per immobili già concessi in diritto di proprietà non sarà necessario sottoscrivere nuova convenzione e il provvedimento dirigenziale terrà luogo di attestazione dell’avvenuta rimozione dei vincoli convenzionali. Sarà premura dell'ufficio la trasmissione all'interessato dell'attestazione che sarà da conservare con particolare cura.

 

 

VINCOLI DI COMMERCIABILITA': MODALITA' DI CALCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DI LOCAZIONE

Gli alloggi costruiti nel PEEP non riscattati possono essere venduti/locati secondo le modalità contenute nelle specifiche convenzioni stipulate tra la ditta assegnataria ed il Comune. Se intendi vendere o affittare un immobile in area PEEP ancora soggetto a vincoli convenzionali è necessario prima determinare il prezzo massimo di cessione o il canone massimo di locazione.

Le modalità consentite di commerciabilità dell'immobile e i criteri di calcolo dei prezzi massimi che non possono essere superati sono in genere contenuti in convenzione; sarà il cittadino ad attivarsi incaricando un tecnico di fiducia per effettuare il calcolo del prezzo massimo di cessione/locazione secondo le prescrizioni e le modalità contenute in convenzione.

Qualora le informazioni necessarie al calcolo non siano esplicitate all'interno della convenzione sarà possibile rifarsi alle modalità di calcolo come da allegato approvato con del. G.C. n. 82 del 1 settembre 2022, scaricabile dal link di seguito riportato.

Criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione nelle convenzioni ex art. 35 della Legge 865/1971, ove non precisamente disciplinato dalle convenzioni stesse.

Per informazioni aggiuntive

Tramite e-mail: urbanistica@fiorano.it 

Tramite contatto telefonico 0536/833278-281-270

Edilizia privata

Contatti

Telefono: 0536 833278 - 0536 833281
Email: urbanistica@fiorano.it
PEC: comunefiorano@cert.fiorano.it

Orari

Si riceve su appuntamento 

Sede

Palazzina uffici tecnici

Via Vittorio Veneto, 27/A

41042 Fiorano Modenese

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Costi
  • Spese di istruttoria: 55 euro;
  • Corrispettivo da versare al Comune per il riscatto dell'immobile in area PEEP calcolato dall'Ufficio competente in base ai criteri approvati con Del. C.C. n. 70 del 28/07/2022 e alle disposizioni introdotte dalla L. 51/2022.
  • Nel solo caso di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali le spese notarili, catastali e ipotecarie, l’imposta di registro e di bollo, inerenti e conseguenti la fattispecie in trattazione sono a carico del proprietario richiedente.

Modalità di pagamento

Tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT05F 05034 66760 000000015882

Tempi e scadenze

Comunicazione del corrispettivo al richiedente entro 90 giorni dalla richiesta;

Accettazione del corrispettivo da parte del richiedente entro 30 giorni, pena la decadenza della domanda; 

Versamento del corrispettivo al Comune entro 60 giorni, pena la decadenza della domanda (salvo la possibilità di rateizzazione solo per importi complessivi superiori a 6.000 euro e secondo le modalità esposte in precedenza).

Referente principale da contattare
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
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