Accessibilità

Autorizzazione paesaggistica

Se devi realizzare interventi edilizi e non, che modifichino il paesaggio e/o l'aspetto esteriore dell'immobile, in aree soggette a vincolo paesaggistico, devi richiedere e ottenere la relativa autorizzazione paesaggistica. A seconda del tipo di intervento la procedura può essere ordinaria o semplificata. Devi rivolgerti a un tecnico abilitato.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dal D.lgs. n. 42/2004, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/04 l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs n. 42/04 può essere ordinaria o semplificata . L'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata viene presentata per interventi di lieve entità, elencati nell'allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n.139 del 9.07.2010.

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  • Autenticazione SPID livello alto
Per informazioni aggiuntive

In caso di impianti produttivi di beni e servizi, il modulo di richiesta di autorizzazione paesaggistica e l'eventuale documentazione vanno presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite invio telematico utilizzando il portale Accesso Unitario, che provvederà a trasmetterli agli uffici competenti.

In caso di edilizia residenziale deve essere utilizzato il portale Accesso Unitario.

 

Tramite e-mail: urbanistica@fiorano.it

Tramite contatto telefonico: 0536/833278-281

 

Edilizia privata

Contatti

Telefono: 0536 833278 - 0536 833281
Email: urbanistica@fiorano.it
PEC: comunefiorano@cert.fiorano.it

Orari

Si riceve su appuntamento 

Sede

Palazzina uffici tecnici

Via Vittorio Veneto, 27/A

41042 Fiorano Modenese

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Costi

1 marca da bollo da 16,00 € sulla domanda e una marca da bollo da 16,00 € sul provvedimento finale.

Diritti di Segreteria di € 55,00

Modalità di pagamento

In contanti c/o la Tesoreria Comunale.

Tramite bollettino postale sul c/c n. 14768410 intestato a Comune di Fiorano Modenese - P.zza Ciro Menotti, 1.

Tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT05F 05034 66760 000000015882.

Tempi e scadenze

Tempi:

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si conclude nei seguenti tempi:
-    in procedura ordinaria, entro 110 gg dalla presentazione della richiesta
-    in procedura semplificata, entro 60 gg dalla presentazione della richiesta.

Scadenze:

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Referente principale da contattare
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:

  • ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto; 
  • ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale); 
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale)
Normativa

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

D.P.C.M. 12/12/2005.

D.P.R. n.139 del 9 luglio 2010.

Controlli

Il Servizio Edilizia Privata può effettuare , unitamente alla Polizia Municipale controlli sui cantieri in corso d'opera degli interventi autorizzati.

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