Barriere architettoniche: contributi
Puoi richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche per interventi realizzati negli edifici privati dove risiedono disabili e sugli immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
Le opere devono riguardare edifici già esistenti all' 11/08/1989 e non ristrutturati dopo il 11/08/1989.
Con una unica domanda è possibile entrare in due graduatorie: la graduatoria nazionale finanziata dalla legge n. 13/1989; la graduatoria regionale, istituita con la legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e la delibera della Giunta regionale n. 171/2014.
L'erogazione di contributi per l'abbattimento di barriere avviene esclusivamente per opere ancora da realizzare al momento della domanda.
Interventi per i quali è possibile presentare domanda:
- rampa di accesso all'immobile
- servoscala
- piattaforma o elevatore
- ascensore (installazione o adeguamento)
- ampliamento porte di ingresso
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire la mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
- installazione meccanismi di apertura e chiusura porte.
Per informazioni aggiuntive
Il Comune accerta l’ammissibilità della domanda e la inserisce in un data base della Regione Emilia Romagna.
Le graduatorie comunali sono formate dando precedenza agli invalidi “totali”.
Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.
All'interno delle due categorie di invalidi (“totali e parziali”) le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE. Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.
Quando la Regione assegna le somme, il Comune, con provvedimento dirigenziale, dispone l'accertamento, l'impegno di spesa e la liquidazione a chi ha diritto al contributo. Solo alla data di esecutività del provvedimento dirigenziale, matura il diritto al contributo. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).