Permesso di costruire in sanatoria
Se hai realizzato degli interventi senza avere i necessari permessi e vuoi regolarizzarli, in alcuni casi, puoi “sanare” l'abuso presentando un permesso di costruire in sanatoria. Devi rivolgerti a un tecnico abilitato.
Il PDC in SANATORIA è l'accertamento di conformità edilizia normato dall'art. 17 L.R. 23/2004 e s.m.e i.
Può essere richiesto nei seguenti casi:
- per opere eseguite in totale difformità o con variazioni essenziali dal Permesso di Costruire;
- per opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire.
Requisito fondamentale per la presentazione dell'accertamento di conformità edilizia, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 23/2004, è che l’intervento-abuso effettuato, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di Sanatoria.
Come accedere ai servizi online
- Autenticazione SPID livello alto
Per informazioni aggiuntive
Il servizio è online:
- per i procedimenti inerenti le attività produttive attraverso il portale Accesso Unitario
- per i procedimenti inerenti il residenziale attraverso il portale Accesso Unitario
Per integrazioni volontarie relativamente a procedimenti inerenti attività produttive: suap@cert.distrettoceramico.mo.it
Per integrazioni volontarie relativamente a strutture residenziali: comunefiorano@cert.fiorano.it
Per informazioni sul procedimento: contattare l'ufficio del Comune sede dell'intervento
Contatti
Telefono:
0536 833278 - 0536 833281
Email:
urbanistica@fiorano.it
PEC:
comunefiorano@cert.fiorano.it
Orari
Si riceve su appuntamento
Sede
Palazzina uffici tecnici
Via Vittorio Veneto, 27/A
41042 Fiorano Modenese
Contatti
Telefono:
0536 833278 - 0536 833281
Email:
urbanistica@fiorano.it
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Palazzina uffici tecnici
Via Vittorio Veneto, 27/A
41042 Fiorano Modenese
Costi
Una marca da bollo di 16,00 € sulla domanda e una marca da bollo di 16,00 € sul provvedimento finale.
Contributo di costruzione e sanzione qualora siano dovute.
Modalità di pagamento
In contanti c/o la Tesoreria Comunale
Tramite bollettino postale sul c/c n. 14768410 intestato a Comune di Fiorano Modenese - P.zza Ciro Menotti, 1;
Tramite bonifico bancario Codice IBAN: IT05F 05034 66760 000000015882;
Tempi e scadenze
Tempi:
Eventuale richiesta di integrazioni entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
Conclusione del procedimento: entro 60 gg.
Referente principale da contattare
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria od amministrativa (sistema della doppia giurisdizione di cui all'art. 113 della Costituzione).
Gli organi competenti per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono prioritariamente il Tribunale Amministrativo Regionale (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
I termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale sono di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua pubblicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’ atto medesimo.
Per presentare un ricorso contro il silenzio ingiustificato della pubblica amministrazione ( cd silenzio - rifiuto) l'azione può essere proposta, trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del predetto termine, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato..
Per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi, l'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un contro interessato.
Altri strumenti di tutela amministrativa:
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale)
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