L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.
Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile
L'invio delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati all'ufficio di stato civile entro 10 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento giudiziale (nulla osta o autorizzazione della Procura) alle parti. La circolare n. 6/2015 del Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità dell'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Gli avvocati devono inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, mediante presentazione diretta allo sportello, per via postale con raccomandata e ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata, PEC. Si specifica che devono essere inoltrati all'ufficio tutti i documenti che sono stati sottoposti al controllo della Procura della Repubblica e che l’incartamento, comprensivo del provvedimento giudiziale, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che attesti la conformità all'originale della copia prodotta. Qualora gli atti vengano inoltrati a mezzo PEC dovranno arrivare come file unico firmato digitalmente. L’invio dovrà essere effettuato dalla PEC dell’avvocato alla PEC dell’ufficio: demografici@cert.fiorano.it
Competenza
L'Ufficio di stato civile del Comune di Fiorano Modenese è competente a ricevere la convenzione se:
-è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili
-è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.
L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione/nulla osta da parte della Procura o del Tribunale.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.
La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.
Agli avvocati verrà inviato, al loro indirizzo PEC, conferma della trascrizione che avverrà per sunto senza la riproduzione delle condizione pattuite.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, foro di appartenenza, indirizzo dello studio legale, e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
Compilazione da parte degli avvocati e relativo invio all'Ufficio di Stato Civile del modello destinato all'Istat per la raccolta dei dati
Gli avvocati con la medesima PEC di invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall'Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.
Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (D.Lgs. n. 322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015 ). I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.