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Sono in vigore anche a Fiorano Modenese, fino al 31 marzo 2025, le misure anti smog per la qualità dell’aria rientranti nel PAIR 2030 della Regione Emilia Romagna, disposte con ordinanza del Sindaco n. 220 del 25 settembre 2024.

Dal lunedì al venerdì compresi, fino al 31 marzo 2025, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nell’area del centro abitato di Fiorano Modenese (come da planimetria allegata all’ordinanza) non potranno circolare i veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2; i veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0, Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4; i ciclomotori e motocicli Euro 0 e Euro 1, non conformi alle diverse direttive CE in materia.


Tutte le domeniche dei mesi da ottobre 2024 ad aprile 2025 sono da considerarsi domeniche ecologiche, pertanto si applica il divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30, nell'area indicata dalla planimetria, ai veicoli sopra elencati, con l'aggiunta dei veicoli diesel Euro 5.

Il divieto è sospeso nelle giornate festive del 1° novembre 2024, 8 dicembre 2024, nel periodo dal 25 al 26 dicembre 2024 compresi, 6 gennaio 2025.

Oltre alle limitazioni per i veicoli, l’ordinanza sindacale prevede dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari (da E1 a E8) dotate di riscaldamento alternativo, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e divieto anche all’uso di focolari aperti o che possono funzionare aperti.

In tutto il territorio comunale sono poi vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, fuochi d’artificio), ad eccezioen dei barbecue. In deroga sono consentiti due eventi promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale nell'ambito dei festeggiamenti tradizionali, qualora non siano attivate misure emergenziali o provvedimenti di grave periocolosità per incendi boschivi.

E' vietato l’abbruciamento dei residui vegetali, incluse stppie e paglie, ai sensi dell’art. 182 comma 6bis del D.lgs 152/2006 e dell'art. 10 comma 1 del D.L. 69/23, salvo deroghe su disposizione dell’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000.
Sono previste deroghe, salvo non siano state attivate le misure emergenziali e dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, per l'abbruciamento in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno e nel caso l'area non sia raggiungibile dalla viabilità ordinaria e per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno.

In tutto il territorio comunale, durante la stagione termica 2024-2025, la temperatura negli ambienti riscaldati non deve superare il valore massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, sportive, associative o di culto, nelle attività commerciali, il valore massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali.
Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le case di cura, le scuole ed assimilabili.

Per tutto l’anno è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Occorre utilizzare idonea documentazione.

Infine negli esercizi commerciali, negli edifici con accesso al pubblico è obbligatoria la chiusura delle porte per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dalla sanzione gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.


Nel caso in cui il bollettino di monitoraggio di Arpae, emesso nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), indichi, per la concentrazione di PM10 nell’aria, la necessità di adottare le misure emergenziali, a partire dal giorno seguente all’emissione del bollettino fino al giorno del successivo controllo incluso, è prevista, nell'area del centro abitato di Fiorano Modenese (come indicata da planimetria allegata all'ordinanza) la limitazione della circolazione, oltre ai veicoli sopra citati, riguarderà anche i veicoli diesel Euro 5.

E’ poi vietato utilizzare, nelle unità immobiliari, classificate da E1 a E8, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.

In tutto il territorio comunale è vietato lo spandimento di liquami zootecnici e la concessione di deroghe a tale divieto. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Sarà data comunicazione dell’attivazione delle misure emergenziali.

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione e anche dalle misure emergenziali i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati per 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati per 2 o 3 posti a sedere (car pooling), autoveicoli immatricolati per trasporti specifici o per uso speciale, come definiti dal Codice della Strada.

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione (ma non dalle misure emergenziali) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza n. 115/2024.
Altre categorie di veicoli escluse dalle limitazioni sono elencate nell’ordinanza.

I trasgressori delle disposizioni dell’ordinanza legate alla limitazione della circolazione rischiano sanzioni fino a 679 euro e fino a 3.00 euro per i divieti di abbruciamento.

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Tutela ambientale, valorizzazione e monitoraggio del territorio e della Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano

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41042 Fiorano Modenese

Ultimo aggiornamento: 03-10-2024, 12:43